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Martedì, 23 Aprile 2024
Ariccia Ariccia / Piazza Di Corte

Ad Ariccia non si pagherà la mini-Imu sulla prima casa

Ariccia e Frascati sono i comuni dei Castelli Romani in cui i residenti non dovranno pagare la Mini-Imu per via del mantenimento dell'aliquota base del 4 per mille

Il comune di Ariccia insieme a quello di Frascati sono i due paesi dei Castelli Romani in cui non si pagherà la mini-Imu per la prima casa, dovuta in quei comuni che nel primo anno di applicazione della tassa nel 2012, hanno utilizzato la facoltà di innalzare l'aliquota fino al 4,9 per mille. Non ci saranno quindi in termini di esborsi , nuovi sforzi per i cittadini ariccini.

 Le politiche rigorose di bilancio, come ha spiegato il sindaco di Ariccia Emilio Cianfanelli, hanno permesso di non gravare su chi è più in difficoltà: “Diamo una risposta ad una situazione di reale difficoltà di molte famiglie, evitando di gravare con un’ulteriore tassa sui bilanci familiari. È anche questo un modo per essere vicini ai cittadini. Stiamo portando avanti come Amministrazione un’importante opera di rigore sui conti pubblici comunali per alleviare il peso sulle famiglie e che richiede un grande sforzo per chi amministra, dovendo far affidamento su risorse sempre più esigue”.

Rientrano nell'esenzione dal pagamento della Mini-Imu: le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,

Sono inoltre ricompresi: l'immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché l'assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; gli immobili posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sussistendo determinate condizioni, dal personale appartenente alla carriera prefettizia; i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; i fabbricati rurali ad uso strumentale.

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